Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

      «Art. 28-bis. - (Visite al detenuto). - 1. Al fine di consolidare i rapporti affettivi con la famiglia, oltre ai colloqui previsti dall'articolo 18 della presente legge e dall'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, il detenuto ha diritto a godere di una visita al mese, della durata non inferiore alle quattro ore consecutive, da parte del proprio coniuge o convivente, in locali idonei e senza alcun controllo visivo.
      2. I detenuti hanno diritto a trascorrere con la famiglia la terza domenica di ogni mese, a partire dalle ore 14.00, nelle aree verdi esistenti presso le case di reclusione, sotto il controllo visivo del personale addetto a tale vigilanza.
      3. Qualora, per il numero elevato di detenuti o per ragioni di sicurezza, non sia possibile garantire a ciascun detenuto od internato il diritto di cui al comma 2, la direzione del carcere predispone un apposito calendario delle visite utilizzando il sistema delle rotazioni».

 

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